Corte dei conti Campania, Delibera n. 59 del 12 febbraio 2025
La questione controversa in esame riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 9-bis, del Dlgs. n. 175/2016, introdotto dalla “Legge di bilancio 2023” (art. 1, comma 898, della Legge n. 197/2022). Tale norma disciplina, in via temporanea ed eccezionale, la possibilità di comando e distacco dei dipendenti delle Società a controllo pubblico e degli Enti pubblici non economici presso le Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione regionale ha chiesto un parere circa la possibilità di applicare questi istituti in modo flessibile, valutando le esigenze di comando o distacco anno per anno fino al 2026, senza limitazioni specifiche sulle risorse coinvolte, anche se un dipendente ha già beneficiato in precedenza di un analogo distacco. L’interpretazione proposta dall’Ente si fonda sull’assenza di divieti espliciti nella norma e sulla necessità di garantire continuità amministrativa, in particolare per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. La Sezione ha chiarito che la disposizione introdotta dal comma 9-bis dell’art. 19 del Tusp stabilisce limiti rigidi per l’attivazione di comandi e distacchi, che devono essere interpretati in modo restrittivo. Ogni singolo comando o distacco non può superare un anno di durata e tutti i comandi e distacchi devono cessare entro il 31 dicembre 2026, indipendentemente dalla data di attivazione. Se un comando viene attivato nel luglio 2026, dovrà comunque concludersi entro la fine dello stesso anno. Non è ammessa la possibilità di attivare più comandi o distacchi consecutivi per la stessa persona, poiché ciò eluderebbe il limite temporale stabilito dalla norma. L’uso del plurale nel testo normativo (“comandi”) non implica la possibilità di più distacchi successivi per un singolo dipendente, ma indica semplicemente che più dipendenti possono essere coinvolti nei limiti stabiliti dall’art. 30, comma 1-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001. L’istituto del comando e del distacco tra Società a controllo pubblico e Pubblica Amministrazione è un’eccezione rispetto alla regola generale che prevede il concorso pubblico come modalità di accesso alla PA, in conformità all’art. 97 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/2020) ha già evidenziato che tra il personale delle Società partecipate e quello della PA esiste una barriera insuperabile, finalizzata a garantire la trasparenza e l’imparzialità nel reclutamento del personale pubblico. L’uso indiscriminato dei comandi e distacchi potrebbe indebolire la capacità operativa della Pubblica Amministrazione, creando discontinuità e dispersione delle competenze. Il personale distaccato, una volta rientrato nella Società di provenienza, potrebbe non garantire la stabilità necessaria per il funzionamento efficiente degli Uffici pubblici. La Sezione ha quindi confermato che la disciplina prevista dall’art. 19, comma 9-bis, del Tusp ha carattere temporaneo e straordinario e deve essere interpretata in senso rigoroso. Non è possibile reiterare comandi o distacchi per la stessa unità di personale, tutti i comandi e distacchi devono terminare entro il 31 dicembre 2026 e l’utilizzo di questo strumento deve rimanere circoscritto e non sostituire le normali modalità di reclutamento del personale pubblico. Di conseguenza, non è accoglibile l’interpretazione proposta dall’Amministrazione regionale che ipotizzava una flessibilità nella reiterazione dei comandi, in quanto ciò vanificherebbe i limiti temporali posti dal Legislatore e si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento della P.A. e concorso pubblico.


