È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Risoluzione 26 ottobre 2021 n. 9/Df, rubricata “Art. 1, comma 807, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da essi partecipate. Chiarimenti”.
Con la Risoluzione in commento, il Dipartimento intende fornire ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di espletamento delle gare per l’affidamento delle attività di supporto alle attività di accertamento e riscossione, nelle more dell’approvazione del Regolamento previsto dall’art. 1, comma 805, della Legge n. 160/2019.
Con la precedente Risoluzione n. 4/Df, il Ministero ha consentito l’iscrizione provvisoria nell’Albo delle Società che svolgono esclusivamente le predette attività, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 807, della Legge n. 160/2019. Per quanto concerne i requisiti diversi da quelli finanziari, la Risoluzione ha rimandato all’applicazione di quanto previsto all’art. 17 del Dm. n. 289/2000.
Nella fase transitoria in essere, le Società interessate a partecipare alle gare indette dagli Enti devono indicare, nella richiesta di iscrizione provvisoria, la gara alla quale intendono partecipare. Dopodiché, il Dipartimento Finanze attesterà, mediante una presa d’atto e solamente nel caso in cui la Società ne abbia necessità ai fini della partecipazione alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria e il rispetto dei requisiti del capitale versato, verificando altresì l’autocertificazione ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
La presa d’atto conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogniqualvolta ve ne sia necessità per partecipare a una diversa gara dovrà procedere a nuova richiesta nei termini sopra specificati.
Ulteriore chiarimento richiesto è quello relativo ai soggetti che debbono iscrivere alla Sezione separata. Il comma 805 dispone che l’iscrizione è necessaria per i soggetti che “svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da essi partecipate”. Talune Società hanno chiesto se l’avverbio “esclusivamente” sia da interpretarsi quale prescrizione riguardante l’oggetto sociale, nel senso che le Società debbano avere quale oggetto sociale esclusivo le attività propedeutiche all’accertamento per poter essere iscritte all’albo separato.
Sul punto, il Mef precisa che tale locuzione va intesa con riferimento al tipo di attività che una Società intenda esercitare. Qualora si intenda svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla Sezione separata, mentre invece se la Società interessata voglia esercitare anche le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla Sezione principale. Se una Società è già iscritta nella Sezione principale, tale iscrizione assorbe quella per la Sezione separata e potrà svolgere le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla Sezione separata.




