L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 748 del 27 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’esonero da rilevanza fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, dei contributi previsti dall’art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020.
L’istante è una Impresa sociale che svolge attività di Scuola paritaria dell’infanzia e servizi aggiuntivi, quali Ludoteca e Centro polifunzionale area minori.
Il Dm. n. 119/2020, in attuazione del citato art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020, destina ai gestori dei Servizi educativi per l’infanzia e delle Scuole dell’infanzia paritarie un contributo di 165 milioni a titolo di sostegno economico in relazione al ridotto/mancato versamento delle rette durante la pandemia “Covid-19”.
Nel corso dell’anno 2020 l’Impresa istante ha percepito dal Miur un sostegno economico sotto forma di contributo, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette annuali da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, e chiede se, ai sensi del richiamato art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, tale contributo sia esonerato, in fase di erogazione, da ritenuta alla fonte a titolo di acconto e, pertanto, da imponibilità ai fini delle Imposte dirette ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
L’Agenzia ha richiamato i contenuti del citato art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020, in base al quale “Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle Istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, è erogato un contributo complessivo di Euro 165 milioni nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 6 anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei Servizi educativi e delle Istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020”.
Con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 119/2020 sono stati definiti i criteri e parametri per la ripartizione delle risorse, cui hanno fatto seguito Decreti Direttoriali n. 1136 e n. 1137 del 15 settembre 2020.
In relazione al regime fiscale applicabile al suddetto contributo, l’Agenzia ha richiamato il citato art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, in base al quale “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.
L’Agenzia ha precisato che, in linea di principio, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati” che soddisfano contestualmente tutti i requisiti della sopra citata norma rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della stessa. Conseguentemente, laddove il contributo ricevuto dall’Impresa sociale istante rispetti tutti i requisiti richiesti dal citato art. 10-bis, come sopra esplicitati, lo stesso non rileverà fiscalmente per il percettore.
Per completezza, l’Agenzia ha ricordato altresì che l’art. 1-bis, del Dl. n. 73/2021, introdotto in sede di conversione in Legge n. 106/2021, ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis, il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del “Covid-19”.




