Dait: richiesta nominativi dei cittadini che usufruiscono di assistenza socio-sanitaria e quelli monitorati dai Servizi sociali

Il Ministro dell’Interno ha pubblicato il Parere 21 gennaio 2025, n. 2131, dove si precisa che l’accesso agli atti da parte di un Consigliere non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni attribuitegli dall’Ordinamento

Il Ministro dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, ha pubblicato in data 27 maggio 2025 il Parere 21 gennaio 2025, n. 2131, dove si precisa che l’accesso agli atti da parte di un Consigliere non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri Organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (Sindaco e Giunta), e non al Consiglio, l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’Ente.

Il Dait si esprime sulla legittimità della richiesta di accesso agli atti di un Consigliere comunale con richiesta dei nominativi dei Cittadini residenti che usufruiscono di assistenza socio-sanitaria e dei nominativi dei Cittadini monitorati dai Servizi sociali a causa di situazioni di disagio familiare e/o economico-social, senza incorrere in violazione della normativa sulla privacy.

Il Ministero fa presente che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (verbali del 2 febbraio 2010, del 23 febbraio 2010, e Parere 5 ottobre 2010) ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del Tuel, nel quale si riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. La Commissione, nelle sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011, ha espresso parere sul quesito posto da un Comune che aveva espresso dubbi sulla possibilità di riconoscere al Consigliere comunale l’accesso agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto atti rientranti nelle competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo; la Commissione ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al Consigliere comunale un’ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare, e ha precisato che ai Consiglieri comunali è imposto l’obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale. La Commissione ha ritenuto sussistere il diritto del Consigliere comunale ad accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all’esercizio del proprio mandato politico; tuttavia, la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei Consiglieri ex art. 43 del Tuel, evidenzia la necessità di osservare il Principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del Consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (Sentenza Consiglio di Stato n. 2089/2021).

Viene anche segnalato che il Consiglio di Stato (Sentenza n. 2189/2023), nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai Consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del Tuel (Sentenza Tar Lazio-Latina n. 49/2023), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Su quest’ultimo punto il Garante per la Protezione dei dati personali, con il Parere n. 353/2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e devono essere successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, nonché adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il Dipartimento rileva che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della Legge n. 241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Si richiama sul punto la Sentenza Consiglio di Stato n. 4792/2021, dove viene evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 43 del Tuel deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art. 42 del medesimo Tuel; quindi, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del Consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, propria del Consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il Consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Non è sufficiente pertanto rivestire la carica di Consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario che la domanda muova da un’effettiva esigenza del Consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato.

Viene precisato anche, richiamando anche con la Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, n. 769/2022, che in ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti; il diritto di accesso del Consigliere quindi non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. L’accesso agli atti da parte del Consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri Organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il Sindaco e la Giunta) e non al Consiglio l’Ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’Ente.

Il Parere conclude che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, è da ritenersi che nel caso in esame l’Ente possa rilasciare quanto richiesto nell’accesso agli atti, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, qualora la richiesta nasca da un’effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato e qualora la richiesta non incida sulle prerogative proprie degli altri Organi comunali (Sindaco e Giunta), essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare.