Contenzioso: impugnabilità della cartella solo per vizi propri

Con l’Ordinanza n. 4818 dell’11 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono il presupposto accertamento fiscale, in quanto essa può essere contestata unicamente per vizi propri. L’unico caso in cui la cartella può essere impugnata con riferimento all’attività di accertamento sottostante si ha quando il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, a causa della mancata emissione dell’avviso di accertamento.

La Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi rapporto di continenza ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Cpc.,

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