Nella Sentenza n. 4310 del 4 marzo 2015 della Corte di Cassazione, ai fini dei riscontri della tempestività dell’appello, il termine di un anno previsto dall’art. 327, del Cpc. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie, oggi ridotto a 6 mesi), richiamato, in relazione al processo tributario, dall’art. 38, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno. Al termine individuato come in precedenza citato devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, del Cpc. e 1, comma 1, della Legge n. 742/69, non dovendosi tenere conto del periodo tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.




