L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 ottobre 2021, ha approvato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alcun modifiche al Provvedimento 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il ‘Sistema di interscambio’, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015”.
Esaminiamole di seguito.
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente Provvedimento 30 aprile 2018, inviando i file al “Sistema di interscambio” secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento medesimo.
La comunicazione di cui sopra è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui sopra effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti sul territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui sopra è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nelle motivazioni al Provvedimento viene ricordato che l’art. 1, comma 1103, della Legge n. 178/2020 (vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021)ha previsto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Gli Enti Locali sono interessati al Provvedimento in esame per le operazioni attive e passive effettuate in ambito commerciale, in luogo del c.d. “esterometro”.




