Consiglio di Stato, Sentenza n. 2135 del 14 marzo 2025
Nel caso in questione, una Società ha impugnato l’aggiudicazione di una Gara per la fornitura di materiale di consumo per specifici generatori chirurgici, contestando la procedura negoziata senza Bando adottata dall’Ente appaltante. Secondo la Società, poiché più Operatori avevano manifestato interesse nella fase preliminare, l’Ente avrebbe dovuto indire una Gara pubblica per garantire un confronto concorrenziale. Inoltre, ha contestato la motivazione fornita dall’Ente solo dopo l’aggiudicazione, ritenendola illegittima.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, sostenendo che la procedura negoziata fosse giustificata dalla natura del materiale richiesto, necessario per apparecchiature già in uso e non sostituibile con prodotti equivalenti. Ha inoltre escluso che la Società ricorrente avesse un diritto esclusivo alla fornitura.
La Società ha quindi proposto appello, sostenendo che la normativa sugli appalti pubblici era stata applicata erroneamente: la procedura negoziata senza bando sarebbe consentita solo in caso di un unico fornitore, mentre qui erano presenti più Operatori. Ha inoltre contestato l’omessa pronuncia del primo Giudice sulla motivazione postuma fornita dall’Ente.
I Giudici d’appello però non entrano nel merito della questione, dichiarandoirricevibile il ricorso di primo grado per tardività, stabilendo che la Società avrebbe dovuto impugnare immediatamente la scelta della procedura negoziata senza bando sin dalla ricezione della Lettera di invito, poiché già da quel momento era evidente un possibile vizio di legittimità. La Società invece ha atteso l’esito negativo della Gara per contestare la procedura, presentando ricorso solo oltre i termini previsti.
I Giudici affermano che la mancata impugnazione tempestiva comporta la decadenza dal diritto di contestare la procedura e dimostra una sostanziale acquiescenza alla stessa.