Tar Lazio, Sentenza n. 4807 del 6 marzo 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’interpretazione delle clausole della lex specialis di gara, ossia le regole stabilite nel Bando di gara. Il ricorrente contesta l’interpretazione data dalla Stazione appaltante a determinate clausole, ritenendola errata o non conforme ai Principi di trasparenza e imparzialità.
I Giudici hanno affermato che l’interpretazione delle clausole dei Bandi di gara deve seguire le stesse regole previste per i contratti dal Codice civile, in particolare quelle stabilite dagli artt. 1362 e seguenti, che pongono come criterio principale l’interpretazione letterale. Ciò significa che le clausole devono essere comprese secondo il loro significato oggettivo e chiaro, senza aggiungere elementi impliciti o inespressi. Solo nel caso in cui il testo presenti ambiguità evidenti, si può adottare l’interpretazione più favorevole al concorrente.
Inoltre, i Giudici hanno sottolineato che seguire il criterio letterale garantisce il rispetto dei Principi di imparzialità e tutela della concorrenza, poiché impedisce alla Stazione appaltante di dare un’interpretazione diversa dalle regole stabilite nel Bando, evitando distorsioni che potrebbero penalizzare i partecipanti alla gara. Regole chiare e prevedibili consentono agli Operatori economici di presentare la propria Offerta con la certezza di ricevere un trattamento equo e conforme al significato letterale delle disposizioni di gara.