Revoca illegittima dopo la stipula del contratto: la Pubblica Amministrazione deve esercitare il recesso

Tar Calabria, Sentenza n. 555 del 20 marzo 2025

Un’Amministrazione pubblica aveva deciso di installare un Sistema di videosorveglianza per la lettura automatica delle targhe, con l’obiettivo di contrastare le infrazioni al “Codice della Strada”. Una Società aveva presentato un’Offerta tramite il Portale degli acquisti pubblici (Mepa), che era stata accettata. L’Offerta prevedeva l’uso di una determinata tecnologia, con un costo di Euro 21 per ogni pratica. In seguito, sono state introdotte alcune modifiche: è stato proposto un nuovo Sistema tecnologico e il costo è stato aumentato a Euro 22 per pratica. Queste modifiche sono state approvate da un Dirigente comunale, ma senza seguire le corrette procedure.

Successivamente, l’Amministrazione ha deciso di revocare tutto, ritenendo che le modifiche fossero state fatte senza autorizzazione, che la nuova tecnologia non fosse stata verificata o omologata, che non ci fosse stata una corretta copertura economica, che non fossero stati individuati i luoghi per l’installazione, e che in generale il contratto fosse stato alterato rispetto all’accordo iniziale.

La Società ha impugnato questa decisione, sostenendo che, una volta firmato il contratto, l’Amministrazione non poteva più revocarlo con un atto unilaterale, ma doveva eventualmente ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per i contratti pubblici, come il recesso o la risoluzione.

Il Giudice ha dato ragione alla Società, stabilendo che, dopo la stipula del contratto, l’Amministrazione non può più esercitare il potere di revoca previsto dall’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, ma può solo utilizzare gli strumenti propri della fase contrattuale, come il recesso (art. 123 del Dlgs. n. 36/2023) o, in casi particolari, la risoluzione (art. 122 del medesimo Decreto). Secondo la giurisprudenza infatti, revoca e recesso non sono strumenti alternativi: una volta firmato il contratto, la revoca non è più ammessa. Poiché nel caso in esame il contratto era stato già formalizzato tramite Mepa, la revoca successiva è stata considerata illegittima.

Le motivazioni dell’Amministrazione (modifiche tecniche, aumento dei costi, problemi operativi) non erano sufficienti a giustificare l’uso della revoca. Al contrario, avrebbero potuto eventualmente essere usate per valutare un recesso o una risoluzione secondo le modalità previste dal “Codice dei Contratti pubblici”. Di conseguenza, il Giudice ha annullato il provvedimento di revoca, ha confermato la validità del contratto, ed ha riconosciuto alla Società il diritto a proseguire nell’esecuzione del Servizio, con anche il diritto al risarcimento in forma specifica.

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