Consiglio di Stato, Sentenza n. 2776 del 2 aprile 2025
Un Organismo rappresentativo della categoria forense ha impugnato alcune Delibere e Comunicazioni con cui un’Autorità nazionale imponeva specifici obblighi per i Servizi legali svolti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, venivano contestati 3 adempimenti: l’obbligo di avviare una procedura comparativa prima di affidare l’incarico, l’obbligo di comunicare un Codice identificativo di gara (Cig) anche in caso di affidamento diretto, e l’obbligo di versare un Contributo economico all’Autorità vigilante.
Il primo Giudice aveva dichiarato superata la questione relativa all’obbligo di procedura comparativa, in quanto nel frattempo era entrato in vigore il nuovo “Codice dei contratti pubblici” che ha modificato la disciplina previgente. Ha invece confermato gli altri 2 obblighi – comunicazione del Cig e pagamento del Contributo – ritenendoli tuttora vigenti anche per i servizi legali, pur se esclusi dalla procedura di gara.
Contro questa decisione è stato proposto appello, sostenendo che i Servizi legali non costituiscono veri e propri appalti pubblici, ma semplici prestazioni d’opera professionale, e che quindi non dovrebbero essere soggetti a tali obblighi. Si è inoltre affermato che questi adempimenti rappresenterebbero un eccesso di regolazione rispetto a quanto previsto dal diritto europeo (cd. gold plating) e che mancherebbe una chiara base normativa primaria a sostegno del contributo economico richiesto.
I Giudici hanno respinto tutti i motivi di appello, chiarendo che anche i Servizi legali, pur esclusi dalle gare pubbliche, rientrano nella categoria degli appalti pubblici, trattandosi comunque di contratti stipulati tra Pubbliche Amministrazioni ed Operatori economici per il perseguimento di finalità di interesse pubblico. In quanto tali, sono soggetti alle regole generali sulla tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, all’obbligo di comunicare il Cig, anche nel caso di affidamento diretto. Inoltre, poiché questi contratti rientrano comunque nella vigilanza dell’Autorità nazionale competente, è legittimo anche l’obbligo di versare il relativo Contributo, come previsto dalla normativa primaria vigente. I Giudici hanno escluso la violazione del diritto europeo, sottolineando che gli Stati membri possono prevedere misure più rigorose rispetto a quelle minime richieste dalle Direttive UE, se giustificate da esigenze di trasparenza, concorrenza e buon andamento amministrativo. È stata infine respinta anche la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ritenuta infondata. In conclusione, il ricorso è stato integralmente rigettato. Sono stati confermati, sia l’obbligo di comunicazione del Cig, sia il versamento del Contributo per i Servizi legali affidati dalle Pubbliche Amministrazioni, anche se assegnati direttamente, senza gara.