La Ctr Bari, con la Sentenza n. 977/03/2015 del 4 maggio 2015, ha statuito che al riclassamento di un immobile, a seguito di accertamento automatico dell’Agenzia del territorio per cambio di destinazione d’uso (da deposito a magazzino), non può essere attribuita efficacia retroattiva, non rivestendo la suddetta fattispecie né i caratteri di atto di correzione a seguito di errore nel precedente accertamento né quelli di una rettifica d’ufficio o in autotutela. Poiché la suddetta modifica costituisce invece un vero e proprio nuovo classamento, con conseguente diversa rendita catastale, si rende applicabile l’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/92,
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