Nel Parere n. 11903 dell’8 aprile 2025, pubblicato in data 16 luglio 2025, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno (Dait) interviene su una vicenda sollevata da un Comune a seguito della diffida, inoltrata dalla Prefettura in data 28 marzo 2025, con cui l’Ente è stato intimato a procedere alla surroga di un Consigliere dimissionario.
La richiesta di parere è stata avanzata dal Segretario generale del Comune, il quale ha evidenziato criticità insorte durante la Seduta consiliare. A seguito della regolare presentazione delle dimissioni di un Consigliere/Assessore, è stata avviata la procedura di surroga con il primo dei non eletti; tuttavia, il Consiglio, convocato in prima seduta il 3 aprile 2025, non ha potuto deliberare in quanto alcuni Consiglieri hanno abbandonato l’aula, facendo venir meno il numero legale. In seconda convocazione, tenutasi il giorno successivo, pur essendo presenti 12 Consiglieri (6 di maggioranza compreso il Sindaco e 6 di minoranza), la votazione si è paralizzata a causa di comportamenti ritenuti ostruzionistici da parte del Gruppo di opposizione.
Il Parere ministeriale richiama il costante orientamento giurisprudenziale, che definisce la Deliberazione di surroga quale atto dovuto. Richiamando la Sentenza Consiglio di Stato n. 2273/2021, il Ministero evidenzia che la surroga “non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche all’interno del Consiglio Comunale”, poiché ciò violerebbe il Principio di regolare funzionamento degli Organi elettivi e comprometterebbe la tenuta democratica dell’Ente. Il Dait richiama inoltre la Sentenza Tar Lombardia n. 549/2020, che ha dichiarato illegittimi gli interventi sostitutivi da parte del Difensore civico regionale, ritenendo la materia della surroga afferente alla legislazione elettorale e agli Organi di governo degli Enti Locali, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
Nel caso concreto, il Consiglio comunale, composto da 12 membri più il Sindaco, avrebbe potuto legittimamente deliberare in seconda convocazione con almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco (ossia con almeno 4 Consiglieri), ai sensi dell’art. 16 del Regolamento consiliare dell’Ente. Tale norma, sebbene formulata su un precedente quadro numerico, rimane applicabile nel contesto attuale, come osservato dal Dicastero, con un’interpretazione evolutiva e finalizzata alla salvaguardia dell’efficienza amministrativa.
Il Parere sottolinea che la seconda convocazione di un Collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale per evitare la paralisi dell’Organo, in ossequio al Principio di efficienza; impedimenti arbitrari alla surroga costituiscono una lesione della democraticità dell’Ente.




