Partecipazioni azionarie e metodo di valutazione: la Corte riconosce l’errore scusabile e dispone il discarico senza responsabilità

Corte dei conti Emilia Romagna, Sentenza n. 19 del 17 marzo 2025

Durante lo svolgimento del proprio incarico pubblico, un soggetto aveva il compito di tenere la contabilità delle partecipazioni azionarie dell’Ente. Per 3 anni consecutivi ha presentato regolarmente alla Corte dei conti i documenti previsti dalla normativa, ovvero i conti da sottoporre a verifica.

La Sezione giurisdizionale, in un primo momento, ha ritenuto corretti tali documenti, proponendo il discarico, ossia la chiusura della verifica senza responsabilità a carico del soggetto. Successivamente, però, il Pubblico ministero contabile ha rilevato alcune irregolarità formali: nei conti risultavano elencate solo alcune partecipazioni, e i relativi valori erano indicati secondo il criterio del “valore nominale”, invece del più corretto “metodo del patrimonio netto”. Quest’ultimo è previsto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al Dlgs. n. 118/2011, in linea con l’art. 2426, n. 4, del Codice civile, che stabilisce come le partecipazioni in imprese controllate e collegate vadano valutate tenendo conto del loro valore effettivo, e non del semplice valore iniziale. A seguito di questo rilievo, e dopo una serie di comunicazioni, chiarimenti e proroghe, la Sezione aveva confermato la propria intenzione di procedere con il discarico. Tuttavia, in risposta a nuove richieste della Procura, ha riaperto formalmente il procedimento, fissando un’udienza pubblica per decidere definitivamente sulla questione. Al centro della discussione vi era quindi la correttezza del metodo usato per riportare i valori delle partecipazioni e se l’errore commesso potesse essere considerato scusabile. La Sezione ha riconosciuto che l’agente contabile ha effettivamente utilizzato un criterio non conforme alle regole contabili più aggiornate e ha anche rilevato che, al momento della compilazione dei conti (riferiti all’anno 2020), non vi era ancora una prassi consolidata o una comunicazione ufficiale che imponesse chiaramente l’utilizzo del metodo del patrimonio netto. Tale interpretazione si è diffusa solo successivamente, a partire dal 2022, con alcune sentenze e, in modo più chiaro, nel 2023 con l’aggiornamento della circolare esplicativa della Corte dei conti.

La Sezione ha pertanto ritenuto che l’errore fosse scusabile, anche alla luce del principio di affidamento legittimo e della giurisprudenza europea che tutela la prevedibilità e la conoscibilità delle regole applicate. In base a queste valutazioni, la Corte ha deciso di discaricare l’agente contabile, riconoscendo l’irregolarità formale del conto ma escludendo responsabilità personali, e ha disposto che nessuna delle parti debba sostenere spese di giudizio, richiamando l’art. 92 del Cpc. e le gravi ragioni che giustificano la compensazione.

Inoltre, ha accolto la richiesta di oscuramento del nome del soggetto, ritenendo fondata l’esigenza di tutela della riservatezza. In sintesi, la Sezione ha ribadito che, sebbene le norme contabili richiedano la corretta valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in casi in cui l’errore sia stato commesso prima che tale obbligo fosse chiaro e generalizzato, non può esservi responsabilità personale.

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