Tribunale di Torino, Sentenza n. 1653 del 3 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, la controversia riguarda la legittimità degli avvisi con cui è stato richiesto il pagamento del Canone unico patrimoniale per l’occupazione degli spazi sottostanti due cavalcavia. Secondo la parte ricorrente, tali aree non rientrano nel patrimonio comunale, ma costituiscono pertinenze autostradali e la loro occupazione avviene in forza di una concessione statale, motivo per cui non sarebbero soggette al pagamento di alcun Canone.
La ricorrente sostiene, inoltre, che non vi sia stata alcuna sottrazione all’uso pubblico e che le opere siano state realizzate per garantire la viabilità locale, con successiva consegna agli Enti territoriali competenti. La parte resistente afferma invece che le aree in questione sono state dismesse e formalmente trasferite agli Enti Locali, rientrano nel demanio pubblico e la loro occupazione, anche se non esclusiva, configura un uso particolare del suolo pubblico tale da giustificare l’applicazione del Canone.
Il Tribunale ha ritenuto legittimi gli avvisi impugnati, stabilendo che gli spazi sottostanti i cavalcavia appartengono al demanio pubblico, in quanto riferiti a strade comunali o provinciali dismesse, e che l’occupazione, anche solo dello spazio libero compreso tra il cavalcavia e l’infrastruttura sottostante, costituisce una forma rilevante di utilizzo soggetta al canone. I Giudici hanno respinto la tesi secondo cui il canone sarebbe dovuto solo in caso di sottrazione all’uso pubblico, richiamando la giurisprudenza secondo cui è sufficiente un utilizzo particolare o eccezionale del bene pubblico, anche in assenza di una concessione formale, per far sorgere l’obbligo di pagamento. È stato inoltre precisato che l’occupazione per finalità economiche da parte di un soggetto privato, anche se concessionario, è sufficiente a escludere qualsiasi esenzione, trattandosi non di uso pubblico statale ma di sfruttamento autonomo. La richiesta di consulenza tecnica è stata respinta in quanto basata su contestazioni generiche, prive di misurazioni alternative o motivazioni concrete.
In conclusione, il Tribunale ha confermato la validità degli avvisi di accertamento. In sostanza, il Tribunale afferma che anche lo spazio sottostante i cavalcavia, pur se non fisicamente occupato da strutture, rientra nel suolo pubblico comunale e che il suo utilizzo particolare da parte di un gestore autostradale, anche senza una sottrazione visibile all’uso collettivo, comporta l’obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale. Non è necessaria una concessione formale, essendo sufficiente l’occupazione di fatto a fini economici.
Le eccezioni sollevate sono risultate infondate e gli avvisi di accertamento pienamente legittimi.


