Criteri per l’accantonamento al “Fcde”: esclusione delle entrate riscosse per cassa e dei tributi in autoliquidazione

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 67 del 23 aprile 2025

Nella casistica in esame, la Sezione rileva che, ai fini del calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), non è necessario prevedere accantonamenti per quelle entrate che sono state accertate e incassate immediatamente, come nel caso dei tributi pagati in autoliquidazione. Ciò è giustificato dal fatto che, in queste situazioni, l’accertamento e la riscossione avvengono praticamente nello stesso momento, riducendo quindi il rischio di mancata entrata.

I Principi contabili consentono, in fase di rendiconto, di considerare come accertate anche le entrate che sono state effettivamente riscosse dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del rendiconto, e di imputarle all’anno appena concluso. Questo vale in particolare per i tributi, dove si può legittimamente registrare l’entrata anche se la riscossione è formalmente avvenuta nei primi mesi dell’anno successivo.

Diversamente, per le entrate che risultano accertate ma non ancora riscosse, si deve procedere con l’accantonamento al “Fcde” secondo le regole ordinarie, in quanto rappresentano un rischio di mancato incasso. Solo nel caso in cui tali somme vengano effettivamente riscosse prima dell’approvazione del rendiconto, possono essere escluse dall’accantonamento al fondo.

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