Classamento degli immobili: ciò che rileva è la destinazione, non il carattere pubblico o privato

Nella Sentenza n. 8773 del 30 aprile 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici osservano che, in materia di classamento degli immobili, la categoria e la classe catastale debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. Il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile sono pertanto irrilevanti. In particolare, l’immobile fieristico, nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l’attribuzione della categoria catastale “E”, quest’ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e dunque non tassabili. Inoltre, afferma la Suprema Corte, poiché gli immobili fieristici in questione hanno una destinazione diversa rispetto alle anteriori categorie “A”, “B” e “C”, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. “D/3”.

Sentenza n. 8773 del 30 aprile 2015 – Corte di Cassazione