È stato pubblicato dalla Finanza locale, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale, il Decreto Ministero dell’Interno 18 novembre 2018 in merito all’applicazione delle sanzioni per mancata trasmissione nei termini delle Certificazioni di “perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, modificativo dei precedenti in ragione delle indicazioni di cui all’art. 13, comma 2-ter, del Dl. n. 121/2021, in base al quale le riduzioni di cui sopra sono da applicare a decorrere dall’anno 2023.
Si stabilisce ora, in sostituzione delle prescrizioni di cui al Dm. 1° ottobre 2021 e al Dm. 8 settembre 2021, che:
- gli Enti di cui all’Allegato 1 che hanno inviato la Certificazione per l’anno 2020 in ritardo ma entro il 30 giugno 2021, sono assoggettati alla riduzione delle “Fsr”, dei trasferimenti compensativi o del “Fsc” in misura pari all’80% dell’importo delle risorse del “Fondone” attribuite con i diversi Provvedimenti in 3 annualità a decorrere dall’anno 2023;
- gli Enti di cui all’Allegato 2 che hanno inviato la Certificazione per l’anno 2020 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2021, sono assoggettati alla riduzione delle “Fsr”, dei trasferimenti compensativi o del “Fsc” in misura pari al 90% dell’importo delle risorse del “Fondone” attribuite con i diversi Provvedimenti in 3 annualità a decorrere dall’anno 2023;
- gli Enti di cui all’allegato 3 che non hanno inviato la Certificazione per l’anno 2020 o che l’hanno inviata dopo il 31 luglio 2021, sono assoggettati alla riduzione delle “Fsr”, dei trasferimenti compensativi o del “Fsc” in misura pari al 100% dell’importo delle risorse del “Fondone” attribuite con i diversi provvedimenti in 3 annualità a decorrere dall’anno 2023.
In caso di incapienza delle risorse, saranno applicate le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012, ossia recupero a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno o delle assegnazioni Imu.
I 3 Allegati richiamati riportano per ogni Ente gli importi del “Fondone” assegnati e la sanzione applicata per il ritardo nell’invio della Certificazione (nelle percentuali dell’80%, 90% e 100%), con la ripartizione della restituzione nel triennio 2023, 2024 e 2025.




