Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 123 del 9 maggio 2025
La questione riguarda la verifica di un conto giudiziale presentato da un Agente contabile interno di un Ente Locale, incaricato della custodia di beni mobili. Durante l’esame sono emerse 2 irregolarità: la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del Dlgs. n. 174/2016 era generica e non dettagliava la gestione specifica; inoltre, il verbale di passaggio di gestione non rispettava le modalità previste dall’art. 182, commi 1 e 2, del Rd. n. 827/1924, mancando la verifica in presenza di un funzionario terzo. La Sezione ha rilevato che queste irregolarità non sono imputabili all’agente contabile ma all’Ente Locale, che avrebbe dovuto assicurare la corretta organizzazione e vigilanza interna. È stato inoltre considerato che, trattandosi di beni mobili registrati, la consistenza risultava dai registri ufficiali e non era necessaria una verifica fisica.
Di conseguenza, la Sezione, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del “Codice di Giustizia contabile”, ha dichiarato regolare il conto, disposto il discarico dell’Agente e richiamato l’Ente Locale al rispetto puntuale degli obblighi normativi per evitare in futuro carenze procedurali.


