L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione della sanzione prevista dall’art. 69 del Dpr. n. 131/1986 (Tur) per la tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a Imposta di registro.
In particolare, il dubbio è se la sanzione per tardiva registrazione prevista dalla citata norma debba essere commisurata all’Imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
L’art. 69 prevede che, “chi omette la richiesta di registrazione degli
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