“Legge comunitaria 2014”:  novità in materia di affidamento di servizi pubblici locali

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 178 del 3 agosto 2015, la Legge 29 luglio, n. 115 – “Legge europea 2014”.

Tra le molte novità veicolate dalla Legge comunitaria – che entrerà in vigore il prossimo 18 agosto 2015 – si evidenzia che, modificando il comma 22 dell’art. 34 del Dl. n. 179/12, l’art. 8 ha introdotto delle nuove disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali.

Più nel dettaglio, si ricorda che il comma 20 dello stesso articolo ha previsto che l’affidamento dei “servizi pubblici locali di rilevanza” economica debba avvenire sulla base di apposita relazione – debitamente pubblicizzata sul sito dell’Ente affidante e sull’Osservatorio dei servizi pubblici – che dia “conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori.

Il successivo comma 22, invece, si riferiva alle Società quotate in borsa, stabilendo che “gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a Società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, il 31 dicembre 2020”, così calendarizzando la data ultima di vita per le Società pubbliche quotate.

La “Legge europea” interviene sostituendo completamente il comma 22 e prevedendo che:

  • la data da prendere a riferimento per verificare gli affidamenti diretti sia il 31 dicembre 2004, anziché il 1º ottobre 2003;
  • gli affidamenti diretti a Società poste sotto il controllo di Società quotate con procedure difformi ai principi e alle disposizioni comunitari cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.