Tar Salerno, Sentenza n. 162 del 27 gennaio 2025
Un privato ha presentato ricorso al Giudice amministrativo contro la decisione di un Ente Locale che aveva revocato un’autorizzazione precedentemente concessa per l’installazione di Impianti pubblicitari su un terreno privato. Con lo stesso Provvedimento, era stata anche ordinata la rimozione degli Impianti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo, tra l’altro, che il parere tecnico alla base della revoca fosse stato espresso da un soggetto non competente, che non fosse stato rispettato il diritto di partecipare al procedimento, e che il provvedimento mancasse di motivazioni chiare. Ha inoltre affermato l’assenza di un reale interesse pubblico a giustificare la revoca e ha richiesto un risarcimento per i danni subiti. L’Ente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che, nel frattempo, l’autorizzazione era scaduta, essendo trascorsi tre anni dal suo rilascio.
Il Giudice tuttavia ha ritenuto che, pur essendo venuta meno la validità del titolo, il ricorso potesse proseguire per valutare la richiesta risarcitoria. Il Giudice ha confermato la legittimità della revoca, evidenziando che essa si fondava su 3 motivazioni precise: la pericolosità degli Impianti per la sicurezza della circolazione stradale, il contrasto con le regole sul decoro urbano, e la mancanza del nulla osta tecnico da parte dell’Ente proprietario della strada. I pareri tecnici, sebbene successivi al rilascio dell’autorizzazione, sono stati ritenuti validi, pertinenti, e resi da soggetti competenti.
Secondo i Giudici, l’Amministrazione ha agito correttamente nel rettificare tempestivamente un proprio errore, privilegiando l’interesse pubblico alla sicurezza stradale rispetto all’interesse economico del privato. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelabile, poiché la revoca è avvenuta a pochi giorni dal rilascio del titolo, senza che si fosse consolidata una posizione giuridica stabile. Infine, è stata respinta anche la richiesta di risarcimento, in quanto non è emersa alcuna condotta illecita da parte dell’amministrazione, che, anzi, non ha dato esecuzione all’ordine di rimozione durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione.
In conclusione, il Giudice ha confermato la legittimità della revoca dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari, ritenendo fondate le motivazioni dell’ente, e ha respinto la richiesta di risarcimento, non essendovi alcuna illegittimità nei comportamenti dell’amministrazione.





