Corte d’ Appello di Genova, Sentenza n. 674 del 31 maggio 2025
Nella vicenda esaminata, un soggetto era stato chiamato a pagare al Comune un importo per il Canone unico patrimoniale relativo all’anno 2021, per l’occupazione di aree comunali da parte di Viadotti e Gallerie autostradali. Contestando tale richiesta, aveva sostenuto che non vi fossero i presupposti per il pagamento, poiché lo spazio interessato non rientrava nel Patrimonio comunale, l’occupazione derivava da una concessione statale e non vi era alcuna occupazione abusiva.
Il Tribunale aveva respinto queste difese, riconoscendo la legittimità della pretesa comunale e condannando al pagamento delle somme e delle spese di giudizio.
Il soggetto aveva quindi proposto appello, sostenendo che il canone non fosse dovuto per assenza dei presupposti di legge, che la sanzione fosse ingiusta perché l’occupazione non era abusiva e che comunque ricorresse una causa di esclusione della responsabilità perché l’occupazione avveniva nell’esercizio di un dovere derivante da leggi statali.
La Corte d’appello ha rigettato tutte le censure, richiamando precedenti conformi della Corte di Cassazione. I Giudici hanno chiarito che il Canone è dovuto ogni volta che vi è un’occupazione che sottrae spazi pubblici all’uso comune, anche in caso di Viadotti autostradali, perché la Società concessionaria, pur perseguendo finalità pubbliche, opera come soggetto autonomo e persegue un proprio interesse economico. È stato precisato che il titolo statale o la concessione non escludono l’obbligo di pagamento del canone e non impediscono di qualificare l’occupazione come abusiva ai fini del Cup.
In particolare, è stata ritenuta infondata la censura con cui si contestava l’applicazione della sanzione per occupazione abusiva, poiché la legittimità della concessione statale non esclude l’obbligo di corrispondere il canone per la sottrazione di spazi all’uso pubblico. È stato ribadito che la Società concessionaria, pur operando su infrastrutture finalizzate a un servizio pubblico, agisce con autonomia e finalità di lucro e non può essere considerata mero strumento dello Stato.






