Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12928 del 14 maggio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda un ente che aveva ricevuto avvisi di accertamento per il pagamento dell’Ici relativa agli anni 2010 e 2011, in relazione a edifici utilizzati per attività educative e religiose. La decisione contestata aveva confermato l’obbligo di pagamento, ritenendo che gli immobili fossero stati usati in modo commerciale, sia perché concessi in locazione, sia perché venivano richiesti contributi che non potevano essere considerati simbolici.
L’Ente ha proposto ricorso lamentando, tra le altre cose, che il Giudice aveva basato la decisione su un uso degli immobili diverso da quello reale (ossia locazione anziché gestione diretta di una scuola paritaria) e che non aveva esaminato diverse eccezioni sollevate, come la prescrizione dei termini (art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006), la mancata instaurazione del contraddittorio e la carenza di motivazione negli atti impositivi (art. 7 della Legge n. 212/2000).
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Sentenza impugnata aveva fatto riferimento a una situazione diversa da quella effettivamente oggetto di causa, e ha annullato la decisione rinviando la causa a un nuovo Giudice per un esame conforme ai fatti e alle norme.
Inoltre, la Suprema Corte ha richiamato un importante principio: nei contenziosi riguardanti il recupero dell’Ici sugli immobili di enti non commerciali destinati ad attività didattica, il Giudice deve sempre verificare se l’esenzione goduta superi il massimale previsto dai regolamenti europei cosiddetti “de minimis” (ad esempio, art. 2 del Regolamento CE n. 1998/2006 e successive disposizioni). Questo perché, come precisato dalla Commissione europea nella decisione 2023/2103 del 3 marzo 2023, l’esenzione Ici prevista per attività come quella didattica non costituisce aiuto di Stato illegittimo se rispetta i limiti stabiliti da tali regolamenti (fino a 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari).
I Giudici di legittimità hanno quindi chiarito che, anche qualora l’attività svolta sia ritenuta economica, l’esenzione Ici resta compatibile con il mercato interno se rientra nei limiti “de minimis”.
I Giudici del rinvio dovranno quindi tener conto di questa regola obbligatoria e valutare l’esenzione alla luce delle norme europee sugli aiuti di Stato, come richiesto dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 288 TFUE in relazione al carattere vincolante delle decisioni della Commissione. Questo principio potrebbe incidere su molte controversie simili ancora pendenti o future.






