Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha chiarito – con la Circolare n. 14 del 1˚ settembre 2014, le modalità di applicazione dell’art. 5 del Dl. n. 47/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/14, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”.
Il citato art. 5, nell’intento di rendere più serrata la lotta all’abusivismo, ha disposto che chi occupa abusivamente un immobile non possa chiedervi la residenza o l’allacciamento ai pubblici servizi e che eventuali atti emessi in violazione di tale divieto siano da considerarsi nulli.
La norma precisa inoltre che sono nulli tutti gli allacci di acqua, gas, luce e telefono eseguiti in assenza dei dati identificativi del richiedente e del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione di una data unità immobiliare per la quale è stato richiesto l’allacciamento.
La Direzione centrale ha spiegato come dalla lettura degli atti parlamentari emerga il chiaro intento di ripristinare, con questa disposizione, la legalità giacché il quadro normativo previgente consentiva di fatto, a coloro che occupano abusivamente un immobile, di potervi ottenere la residenza.
“Anche alla luce di tale finalità – si legge nella Circolare – appare agevole rilevare come l’incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell’acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell’iscrizione stessa”.
Il Documento di prassi specifica poi che, cosí come per i contratti relativi alle forniture di servizi, si ritiene che anche per l’iscrizione anagrafica occorra utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietá ex art. 47, Dpr. n. 445/00, corredata dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese o acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione.
Alla luce delle novità di cui sopra, la Direzione centrale per i Servizi Demografici ha elaborato (e diffuso sotto forma di allegato alla presente Circolare) un nuovo Modello di dichiarazione di residenza, che i Comuni dovranno d’ora in avanti adottare.




