Principio di equivalenza nei contratti pubblici

Tar Puglia, Sentenza n. 932 dell’8 luglio 2025

Nel caso esaminato, 2 Aziende hanno partecipato ad una Gara pubblica per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. Una è risultata aggiudicataria, ma l’altra ha presentato ricorso, sostenendo che il prodotto vincente fosse privo di alcune caratteristiche tecniche essenziali richieste dal Bando: in particolare, un vaporizzatore elettronico completo, un sistema di attivazione della ventilazione (trigger), sia a flusso che a pressione, e la presenza del blocco di fine inspirazione ed espirazione.

L’aggiudicataria ha replicato con un ricorso incidentale, contestando a sua volta l’ammissione dell’altra offerta, che a suo dire non rispettava i requisiti di compatibilità con più gas anestetici, come richiesto dal bando, e non prevedeva una rete informatica dedicata per le stampanti.

Il Tar ha respinto entrambi i ricorsi, richiamando gli artt. 1 e 68 del Dlgs. n. 36/2023, che sanciscono i principi di risultato e di equivalenza. Il Giudice ha evidenziato che le clausole del bando non devono essere interpretate in modo rigido o formalistico, ma in funzione dello scopo perseguito dall’Amministrazione, ovvero l’acquisizione di dispositivi realmente idonei all’uso clinico. Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5063/2020), un prodotto può considerarsi equivalente anche se non perfettamente conforme alle specifiche tecniche, purché garantisca il medesimo risultato utile richiesto.

È stato, inoltre, ribadito che, pur essendo legittimo un controllo giudiziale sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, il Tar non può sostituirsi alle sue valutazioni, ma può verificarne la logicità, la coerenza e la correttezza dell’istruttoria.

Nel caso in esame, entrambe le offerte sono state ritenute conformi, sebbene fondate su soluzioni tecniche differenti, perché comunque idonee a soddisfare le esigenze della gara. Il Principio di equivalenza del resto attraversa l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, riflettendo valori costituzionali come l’imparzialità, il buon andamento dell’amministrazione e la libertà di iniziativa economica, oltre ai Principi europei di concorrenza e di massima partecipazione. Per questo, un prodotto può essere considerato equivalente anche se privo di alcuni requisiti indicati nella lex specialis, purché risponda adeguatamente all’interesse pubblico e sia in grado di raggiungere il risultato atteso.

I Giudici ribadiscono che l’interpretazione delle regole di gara deve essere sistematica e orientata al risultato concreto, come nel caso specifico: acquisire apparecchiature effettivamente utilizzabili nelle sale operatorie. Anche il Consiglio di Stato (Sentenza n. 4353/2021) ha affermato che il Principio di equivalenza consente l’ammissione di soluzioni tecniche diverse, purché funzionalmente idonee. Lo stesso Tar Puglia, con la Sentenza n. 467/2025, aveva già chiarito che il Giudice amministrativo può svolgere un controllo sostanziale sulle valutazioni tecniche della Stazione appaltante, ma senza invadere la sfera di discrezionalità che le è propria.

In definitiva, quindi i Giudici affermano che nelle gare pubbliche non rileva solo il rispetto formale delle prescrizioni tecniche, ma soprattutto la capacità effettiva dell’offerta di soddisfare lo scopo della procedura, purché il prodotto sia funzionalmente equivalente e sicuro per l’utilizzo previsto.

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