Tar Lazio, Sentenza n. 11827 del 17 giugno 2025
Il caso in esame riguarda una procedura per il passaggio a un livello superiore di personale all’interno di un’Amministrazione. Un partecipante ha contestato la validità del procedimento, sostenendo che il colloquio previsto avrebbe avuto un peso eccessivo rispetto a criteri oggettivi e che mancavano regole precise per attribuire i punteggi. Inoltre, ha ritenuto ingiusto il punteggio ricevuto per il curriculum, considerando che i propri titoli e le esperienze meritassero una valutazione migliore. I Giudici hanno stabilito che l’Amministrazione può legittimamente scegliere di utilizzare il colloquio come strumento di valutazione, perché serve a verificare le capacità effettive del candidato e rientra nelle sue scelte discrezionali. È stato precisato che il colloquio è riconosciuto come strumento idoneo anche dalla giurisprudenza, perché permette di apprezzare l’esperienza e le competenze acquisite. I criteri di valutazione sono stati ritenuti adeguati e il punteggio numerico assegnato sufficiente a motivare la decisione. I titoli presentati dal partecipante non sono stati considerati rilevanti ai fini delle mansioni previste nella nuova posizione. Il ricorso è stato respinto e sono state disposte le spese di giudizio a carico del partecipante. Nel quadro delle procedure di progressione verticale “in deroga”, previste dal combinato disposto dell’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, e dell’art. 13, comma 6, del Contratto nazionale delle Funzioni locali 16 novembre 2022, i Giudici hanno fornito un importante chiarimento sull’ammissibilità del cosiddetto assessment, inteso come prova orale o colloquio tecnico, quale strumento di selezione. La decisione riguarda una procedura avviata da un’Amministrazione comunale e conferma la piena legittimità dell’utilizzo del colloquio tecnico-pratico nell’ambito delle progressioni verticali, escludendo che tali procedure debbano necessariamente fondarsi esclusivamente su criteri predeterminati, oggettivi e automatici, privi cioè di una componente valutativa incentrata sulle competenze professionali effettivamente maturate. Riprendendo un orientamento già espresso nella Sentenza n. 4036/2025 del Tar Lazio, i Giudici hanno ribadito che, pur trattandosi di procedure selettive interne con caratteristiche proprie e distinte dal concorso pubblico ordinario, la previsione del colloquio, purché non preponderante rispetto agli altri criteri, rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione e risponde all’esigenza di accertare in chiave prognostica la capacità del candidato di ricoprire il profilo superiore. L’assessment in questa logica non è solo legittimo, ma anche coerente con la finalità propria della progressione verticale: valutare la corrispondenza tra il bagaglio esperienziale maturato sul campo e le competenze richieste dal nuovo profilo. L’attitudine a ricoprire la posizione superiore non può essere cristallizzata in parametri astratti, ma richiede una verifica concreta caso per caso. Un orientamento già riscontrabile in altri precedenti (come: Tar Lombardia, Sentenza n. 2058/2023; Tar Campania, Sentenza n. 1620/2024; Tar Puglia, Sentenza n. 538/2024), che considerano il colloquio tecnico-pratico uno strumento efficace per la valutazione del potenziale dei candidati interni. Infine, i Giudici hanno respinto anche la censura relativa alla natura della prova, chiarendo che l’opzione per una modalità tecnico-pratica anziché meramente motivazionale non può ritenersi irragionevole; anzi appare maggiormente aderente alla ratio normativa che sia nel Dlgs. n. 165/2001 sia nel contratto collettivo valorizza l’esperienza professionale effettiva in relazione al profilo di destinazione. Anche su questo punto la giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Tar Lazio, Sentenza n. 5290/2025; Tar Lazio, Sentenza n. 18764/2024) ha già fornito indicazioni puntuali che convergono nel riconoscere all’Amministrazione un margine di apprezzamento nella scelta degli strumenti valutativi più idonei a garantire selezioni fondate sul merito sostanziale.


