Polizia locale: illegittima la nomina di un Funzionario a Comandante nei Comuni dotati di dirigenza

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5909 dell’8 luglio 2025

Un Dirigente comunale ha impugnato alcuni provvedimenti con cui l’Amministrazione locale ha confermato nell’incarico di Comandante della Polizia locale un dipendente non Dirigente, sostenendo che tale incarico, in un Comune dotato di dirigenza debba essere attribuito esclusivamente a personale con qualifica dirigenziale. A fondamento del ricorso è stata richiamata Lr. Lazio n. 1/2005, che all’art. 14, comma 3, prevede che il Comandante della Polizia locale sia inquadrato nella qualifica o categoria apicale dell’Ente. Secondo il ricorrente, nei Comuni dotati di Dirigenti, la qualifica apicale coincide necessariamente con quella dirigenziale. Il Regolamento comunale, approvato con Delibera di Giunta, prevedeva invece la possibilità di nominare anche Funzionari non Dirigenti, creando così, a giudizio del ricorrente, un contrasto con la normativa regionale. L’Amministrazione comunale ha resistito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la carenza di giurisdizione del Tar, sostenendo che la nomina contestata rientrasse tra gli atti di micro-organizzazione, riconducibili alla gestione del rapporto individuale di lavoro e quindi di competenza del Giudice ordinario. Il Tar ha respinto tale eccezione, ritenendo che l’impugnazione investisse l’intera struttura organizzativa dell’Ente (macro-organizzazione), con effetti lesivi immediati sul ricorrente. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando un’effettiva antinomia tra la norma regionale – che richiede la qualifica apicale (nel caso di specie la dirigenza) – e il Regolamento comunale, che consente invece la nomina di Funzionari. Il Comune ha proposto appello, sostenendo che l’art. 14 della Lr. non impone l’obbligo di conferire l’incarico a un Dirigente, e che l’atto impugnato è conforme al Regolamento locale. I Giudici hanno respinto l’appello, confermando la Sentenza di primo grado, e affermando che la norma regionale prevale su quella regolamentare comunale in forza del Principio di gerarchia delle fonti. Ha inoltre chiarito che nei Comuni dotati di dirigenza, la qualifica apicale cui fa riferimento la Legge regionale coincide con la dirigenza, come confermato anche dall’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e dalle disposizioni del Ccnl. Funzioni locali. Pertanto, il conferimento dell’incarico ad un Funzionario non Dirigente è stato ritenuto illegittimo e annullato. È illegittimo affidare l’incarico di Comandante della Polizia Locale a un Funzionario privo di qualifica dirigenziale quando nell’Ente è presente un Dirigente. La normativa richiede, non solo l’inquadramento nella categoria apicale, ma anche il possesso della qualifica apicale, da intendersi – nel caso in esame – come qualifica dirigenziale. L’Ente non può derogare a questo vincolo normativo, che tutela l’organizzazione e l’efficienza della funzione.

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