Lavori “Pnrr” in un Comune della Puglia: Anac rileva gravi irregolarità e censura l’Accordo-quadro

Pesanti criticità nella gestione di un Accordo-quadro finanziato con fondi “Pnrr” in un Comune dell’area metropolitana di Bari. È quanto emerge dalla Delibera n. 435 del 5 novembre 2025, con cui Anac, al termine di un’Istruttoria approfondita, ha rilevato violazioni del “Codice”

Pesanti criticità nella gestione di un Accordo-quadro finanziato con fondi “Pnrr” in un Comune dell’Area metropolitana di Bari. È quanto emerge dalla Delibera n. 435 del 5 novembre 2025 con cui Anac, al termine di un’Istruttoria approfondita, ha rilevato violazioni del “Codice dei Contratti”, un quadro progettuale carente e ritardi significativi nella realizzazione dell’Opera.

Accordo-quadro assegnato senza qualificazione: la Gara è illegittima

Il Procedimento – del valore iniziale di 3,9 milioni, aumentabili fino a 4,77 milioni con il quinto d’obbligo – era stato gestito dall’Unione dei Comuni come soggetto responsabile dell’Intervento. Tuttavia, la fase di Gara è stata condotta da un Comune privo di qualificazione come Stazione appaltante, in violazione delle norme sulla centralizzazione e sui requisiti obbligatori previsti dal Dlgs. n. 36/2023.

L’Autorità richiama un Principio ormai consolidato: “Nelle Gare svolte su delega, tutti gli atti sostanziali devono essere adottati dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante qualificata”.

Un indirizzo ribadito da Anac anche nelle recenti Delibere n. 255/2024, n. 465/2024, n. 466/2024, n. 467/2024, n. 468/2024, e n. 469/2024.

Progetto definitivo incompleto: non si poteva ricorrere all’Accordo-quadro

Ulteriore violazione riguarda il livello progettuale posto a base di Gara: il Progetto definitivo era incompleto e inadeguato, privo di molti contenuti necessari alla definizione precisa delle prestazioni.

Su questo punto, Anac è netta: “Quando il Progetto non individua compiutamente l’opera da realizzare, non è legittimo ricorrere all’Accordo-quadro con unico operatore [art. 59, commi 1 e 4 lett. a), Dlgs. n. 36/2023]”.

Una scelta progettuale sbagliata, che ha avuto ricadute concrete sull’esecuzione.

Ritardi e criticità nell’esecuzione: progettazione lacunosa e aree non disponibili

Oltre alle irregolarità nella fase di affidamento, Anac segnala un quadro critico anche nella fase esecutiva. Tra le principali anomalie:

  • forti ritardi nell’avvio e nella prosecuzione dei lavori;
  • progettazione esecutiva inadeguata, trasmessa in ritardo (novembre 2023);
  • mancata disponibilità di alcune aree di cantiere;
  • lentezze nell’approvazione dei livelli progettuali.

La combinazione di questi fattori ha rallentato significativamente l’intervento, mettendo a rischio le scadenze “Pnrr”.

La richiesta di Anac: la Stazione appaltante deve comunicare le misure correttive

A conclusione dell’Istruttoria, l’Autorità richiede alla Stazione appaltante di comunicare entro 30 giorni quali iniziative intenda adottare per rimediare alle irregolarità riscontrate e per riallineare l’intervento alle previsioni normative e temporali del “Pnrr”.