Focus di Carolina Vallini
Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sentenza n. 338 del 23 aprile 2025
Una Società ha impugnato la decisione con cui un Comune aveva disposto la sospensione per 90 giorni della sua licenza commerciale e di ogni altro titolo autorizzativo, a causa del mancato pagamento di tributi locali. Il provvedimento si fondava su un regolamento comunale che, in presenza di irregolarità tributarie, consentiva la revoca o la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate.
La Società ha contestato sia il provvedimento sia il regolamento ritenendoli illegittimi, in quanto fondati su dati contraddittori; applicavano sanzioni retroattive non previste dalla legge e violavano i principi di legalità, proporzionalità e irretroattività, oltre a prevedere misure afflittive anche in assenza di un accertamento definitivo del debito tributario.
Il Giudice di I grado ha respinto il ricorso ma la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto l’appello ritenendo illegittimo il regolamento nella parte in cui consentiva la sospensione automatica dell’attività in mancanza di un accertamento definitivo e senza prevedere soglie di gravità o contraddittorio.
I Giudici hanno affermato che la normativa statale consente ai Comuni di subordinare il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni alla regolarità nel pagamento dei tributi locali solo in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate, ma non autorizza la sospensione di un’attività in esercizio sulla base di irregolarità non verificate. In caso contrario si reintrodurrebbe il principio incostituzionale del “prima paghi, poi contesti”, lesivo dei diritti costituzionali del contribuente. È stato quindi disposto l’annullamento del provvedimento comunale e del regolamento (nella parte relativa agli artt. 3 e 5), con obbligo di pubblicazione della decisione per la sua efficacia generale.
In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro dell’art. 15-ter del Dl. n. 34/201 che consente ai Comuni di subordinare il rilascio, il rinnovo o la permanenza delle attività commerciali alla regolarità tributaria, ma senza definire in modo preciso cosa si intenda per irregolarità, lasciando spazio a interpretazioni diverse.
Alcuni Comuni hanno adottato regolamenti che prevedono la sospensione anche in assenza di accertamenti definitivi o di soglie minime, controlli periodici e riferimenti a specifici tributi, ma questa discrezionalità espone le imprese a trattamenti diseguali e violazioni del principio di legalità.
Secondo i Giudici la norma va interpretata in senso restrittivo: la sospensione può avvenire solo in sede di rilascio o rinnovo, mai nel corso dell’attività, e solo per debiti definitivamente accertati. Diversa è la posizione del Tar Calabria e del Consiglio di Stato che ritengono legittima anche la sospensione per irregolarità non ancora definitive, valorizzando la finalità della norma come strumento di lotta all’evasione. Anche la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14049/2022, ha affermato che l’art. 15-ter non è sanzionatorio, ma rappresenta una forma di coazione indiretta all’adempimento, ritenendo che il contribuente possa comunque ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate. Tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che questa interpretazione comprometta il diritto di difesa e l’equilibrio tra potere pubblico e libertà economica, reintroducendo surrettiziamente il principio del “solve et repete”, già dichiarato incostituzionale nel 1961.
Ne deriva che la sospensione dell’attività commerciale per debiti tributari può avvenire solo in momenti specifici (rilascio, rinnovo, verifica Scia), solo per irregolarità gravi e definitivamente accertate, e solo se il contribuente ha avuto possibilità di difesa. In sostanza, i Giudici hanno chiarito che l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi non può comprimere il diritto dell’impresa a operare in assenza di un’accertata responsabilità fiscale: la tutela dei diritti costituzionali del contribuente viene prima di ogni automatismo regolamentare.







