Corte Costituzionale, Sentenza n. 112 del 18 luglio 2025
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione riguarda la legittimità di una norma che subordinava l’esenzione dall’Ici non solo alla presenza abituale del contribuente nella casa, ma anche a quella dei suoi familiari.
Si discute se sia giusto negare il beneficio fiscale a un contribuente coniugato che vive stabilmente in un immobile di sua proprietà, solo perché il coniuge ha la residenza anagrafica in un’altra abitazione, pur non essendoci separazione legale.
La norma contestata (art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, modificato dalla Legge n. 296/2006) definiva “abitazione principale” quella in cui dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari, impedendo quindi l’esenzione nei casi in cui solo uno dei coniugi viveva effettivamente nell’immobile. Le Suprema Corte ha ritenuto questa previsione irragionevole e discriminatoria e ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificarne la conformità alla Costituzione, in particolare agli artt. 3, 53, 29 e 31. La Corte Costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che richiedeva la dimora abituale anche dei familiari. Ha spiegato che l’Ici, essendo un’imposta patrimoniale, deve basarsi su elementi oggettivi come il possesso e l’effettiva abitazione dell’immobile da parte del contribuente, e non su situazioni soggettive come la convivenza con i familiari. Escludere dall’agevolazione chi vive da solo nella propria casa, solo perché il coniuge abita altrove, rappresenta una disparità di trattamento rispetto a una persona non sposata che gode dell’esenzione nelle stesse condizioni.
La Corte ha sottolineato che oggi è sempre più frequente che i coniugi, pur essendo uniti, vivano in luoghi diversi per esigenze lavorative o familiari, e che penalizzare questa scelta con un trattamento fiscale sfavorevole viola i principi costituzionali.
In conclusione, per avere diritto all’esenzione Ici è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’immobile, anche se i familiari non vi abitano, superando così una regola considerata superata e discriminatoria.







