Prescrizione decennale dell’Imposta di successione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18523 del 7 luglio 2025

Una contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per Imposta sulle successioni, relativa a una dichiarazione presentata nel 2008, e ha contestato l’atto sostenendo che era stato notificato da un ufficio della riscossione territorialmente incompetente. Dopo aver perso nei primi 2 gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando 3 motivi.

Il primo motivo riguardava l’asserita incompetenza territoriale dell’ufficio notificante, alla luce dell’art. 1 del Dl. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, che, secondo la ricorrente, non legittimava la notifica da parte di un soggetto esterno al territorio competente.

Il secondo motivo contestava l’errata applicazione dell’art. 11, comma 1, del Dl. n. 151/1991, convertito in Legge n. 202/1991, nonché degli artt. 12 e 24 del Dpr. n. 602/1973, ritenendo invalida la notifica nei confronti di soggetti non residenti nella provincia dove ha sede l’ufficio notificante e negando la sussistenza dell’obbligazione solidale tra coeredi.

Il terzo motivo denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale del credito, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Dlgs. n. 346/1990, atteso che tra l’avviso di liquidazione (2009) e la cartella di pagamento (2019) erano trascorsi oltre dieci anni senza atti interruttivi.

La Suprema Corte ha rigettato i primi 2 motivi, chiarendo che la competenza territoriale dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 602/1973 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 546/1992, si determina in base al domicilio fiscale del contribuente. Tuttavia, in presenza di più soggetti obbligati in solido, l’art. 11 del Dl. n. 151/1991, consente che la cartella sia notificata a uno solo di essi, con semplici comunicazioni agli altri.

Inoltre, la Corte ha confermato che la solidarietà tra coeredi discende direttamente dall’art. 36 del Dlgs. n. 346/1990 e ha natura inderogabile, sicché la notifica individuale non incide sulla validità dell’obbligazione.

Diversamente, ha accolto il terzo motivo ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione: ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Dlgs. n. 346/1990, il credito per imposta di successione si prescrive in dieci anni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. Nel caso di specie, tra il 2009 e il 2019 non risultano atti interruttivi idonei, né vi è prova del contrario. Pertanto, la Corte ha annullato la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 del Cpc..

In definitiva, i Giudici di legittimità annullano la cartella per prescrizione decennale del credito, confermano la validità della notifica anche se effettuata da un ufficio situato in un’altra Provincia e ribadiscono che l’obbligazione solidale tra coeredi è prevista per legge e non può essere esclusa.

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