Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21782 del 29 luglio 2025
La vicenda riguarda una richiesta di rimborso parziale dell’Ici per alcune annualità, avanzata nei confronti di un Ente Locale. La domanda era stata respinta nei gradi di merito per presunta prescrizione quinquennale, calcolata a partire da 90 giorni dopo la presentazione dell’istanza, sulla base della disciplina del silenzio-rifiuto.
La Suprema Corte ha chiarito che, nei tributi locali, il termine di 5 anni previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 riguarda solo la decadenza per la presentazione della domanda di rimborso. Una volta presentata l’istanza entro tale termine e formatosi il silenzio-rifiuto (art. 21, del Dlgs. n. 546/1992), il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni, secondo l’art. 2946 del Cc., e non in cinque come per le obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948 del Cc..
La prescrizione quinquennale, infatti, si applica alle obbligazioni periodiche originarie (come il pagamento del tributo), ma non al credito restitutorio che ne deriva, il quale va restituito in un’unica soluzione e non a rate.
I Giudici di legittimità hanno quindi accolto il ricorso, cassato la Sentenza d’appello e deciso nel merito, riconoscendo il diritto al rimborso, in quanto non prescritto, e ribadendo la distinzione tra termini di decadenza e prescrizione in materia di ripetizione dell’indebito tributario.







