Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21749 del 29 luglio 2025
Un’amministrazione comunale aveva emesso avvisi di accertamento per Imu e Tasi, riferiti agli anni 2014 e 2015, riguardanti due immobili: uno classificato come “in corso di costruzione” e l’altro come “unità collabente” (cioè, fabbricato in condizioni di degrado).
I proprietari avevano impugnato gli avvisi e, in secondo grado, i giudici avevano dato loro ragione, sostenendo che l’imposta dovesse calcolarsi solo sul valore dell’area di sedime, cioè il terreno occupato dall’edificio, senza includere il valore del fabbricato in costruzione.
L’Ente Locale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il calcolo della base imponibile fosse stato fatto in modo errato. La Suprema Corte ha ricordato che per i fabbricati in corso di costruzione (categoria F/3) non si può calcolare l’Imu sul fabbricato stesso, perché privo di rendita, e si tassa solo il valore dell’area edificabile detraendo il valore del manufatto in costruzione; per le unità collabenti (categoria F/2) non si applica l’imposta come fabbricato né come area edificabile, a meno che l’edificio venga demolito e l’area diventi autonomamente utilizzabile.
Secondo i Giudici di legittimità, i Giudici di secondo grado non avevano applicato correttamente questi principi e quindi la Sentenza è stata annullata con rinvio a un nuovo esame.





