Il Parere n. 100 del 10 giugno 2015 dell’Anac, riguarda una procedura di gara per l’affidamento di servizi di consulenza e intermediazione assicurativa. Nello specifico, la questione controversa riguarda il tema concernente il principio di tassatività delle cause di esclusione e i presupposti per l’esercizio del soccorso istruttorio da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Dlgs. n. 163/06. L’Anac afferma che la mancata sottoscrizione in ogni pagina del disciplinare di gara non è idonea a integrare una legittima causa di esclusione dalla procedura e la relativa previsione del bando deve ritenersi nulla. La stazione appaltante dovrà procedere ad invitare il concorrente, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Dlgs. n. 163/06, a completare i documenti presentati.




