di Antonino Parrinello
I beni mobili e immobili che appartengono allo Stato o ad un altro Ente pubblico (criterio soggettivo) e sono destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse (criterio oggettivo), sono definiti “beni pubblici” e costituiscono nel loro complesso il patrimonio dello Stato.
I suddetti beni, proprio per la loro funzione d’interesse pubblico, sono assoggettati ad un regime particolare, diverso da quello che regola i beni privati, e si distinguono in 2 principali categorie:
- Beni demaniali;
- Beni patrimoniali indisponibili.
Tale distinzione si basa esclusivamente su un criterio formale, cioè, è la stessa legge che definisce
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