Relazione di fine mandato: il termine di sottoscrizione decorre dalla data fissata per le Elezioni, anche in caso di proroga

Corte dei conti Molise, Delibera n. 93 del 10 luglio 2025

Un Comune ha chiesto di chiarire da quale data debba essere calcolato il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011. Il dubbio nasce nei casi in cui le elezioni comunali vengono rinviate, come accaduto nel 2020 a causa della pandemia, e il Sindaco resta in carica oltre i 5 anni previsti, in regime di prorogatio. In passato si è discusso se il termine per firmare la relazione (60 giorni prima della scadenza del mandato) debba essere calcolato dalla scadenza naturale dei 5 anni (ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. n. 267/2000) oppure dalla nuova data delle elezioni fissata con il rinvio (ad esempio, con l’art. 1, comma 1, lett. b), del Dl. n. 26/2020, convertito in Legge n. 59/2020).

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 17/2025, ha chiarito che il termine dei 60 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data effettiva delle elezioni, e non dalla scadenza del quinquennio; in questo modo si garantisce che la relazione di fine mandato dia conto dell’intera attività svolta, inclusa quella durante la proroga, assicurando trasparenza e continuità informativa.