Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 85 dell’8 luglio 2025
La costituzione di una Società partecipata da parte di un Ente pubblico, così come l’acquisizione di partecipazioni in Società già esistenti, comporta l’obbligo di trasmettere l’atto istitutivo, sia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia alla Corte dei conti, come stabilito dall’art. 5 del Dlgs. n. 175/2016, modificato dalla Legge n. 118/2022. La Sezione ha chiarito che tali obblighi si applicano anche alle Fondazioni partecipate, qualora vi sia un coinvolgimento rilevante dell’Ente pubblico tale da configurare una forma di controllo, anche indiretto. In una recente Pronuncia, la Corte dei conti Emilia-Romagna (Delibera n. 84/2025) ha ribadito che anche le Fondazioni, quando costituite o partecipate da Enti pubblici con risorse pubbliche, devono rispettare i principi previsti per le Società partecipate pubbliche. In particolare, è necessario che l’Ente motivi in modo puntuale e documentato le ragioni che lo portano a scegliere la forma della Fondazione, dimostrando che questa sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici generali, coerente con le finalità istituzionali e sostenibile sotto il profilo economico-finanziario. La Sezione considera le Fondazioni un modello giuridico flessibile e utile per realizzare finalità pubbliche, ma proprio per la loro natura ibrida richiedono una valutazione attenta, soprattutto in assenza di norme specifiche che le regolino espressamente nel quadro del “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”. L’Amministrazione quindi è chiamata ad esercitare una scelta consapevole, fondata su dati concreti e supportata da un’analisi rigorosa di coerenza e compatibilità con i vincoli della finanza pubblica. La mancata osservanza di questi principi può determinare l’inapplicabilità delle regole speciali previste per le Fondazioni, ricondurre l’Ente nel perimetro del Tusp, e attivare i poteri di controllo della Corte dei conti. In questo quadro, la Sezione afferma un Principio chiave: la costituzione di Fondazioni da parte di Enti pubblici non può essere uno strumento per eludere i limiti alla spesa pubblica, ma deve essere una scelta giustificata, motivata e conforme alla disciplina del controllo pubblico, con attenzione al rispetto dei criteri di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.


