Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21875 del 29 luglio 2025
La vicenda riguarda un avviso di accertamento Tari con cui un Comune aveva negato a una Società la riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale per i concessionari di stabilimenti balneari dotati di determinati servizi.
L’Ente Locale aveva respinto l’autodichiarazione presentata dalla contribuente limitandosi a un generico richiamo alla mancanza dei requisiti previsti dalla norma regolamentare.
La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso ritenendo carente la motivazione, e il Comune aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l’atto fosse comunque idoneo a consentire la difesa della parte privata.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, precisando che in materia di tributi locali l’art. 7 dello Statuto del contribuente e l’art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, impongono che gli avvisi di accertamento indichino in modo chiaro e completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Quando viene richiesta un’agevolazione specifica, come la riduzione Tari, l’amministrazione deve motivare puntualmente il diniego illustrando quali requisiti mancano, non essendo sufficiente un rinvio generico al regolamento. L’obbligo di motivazione deve sussistere sin dall’emanazione dell’atto e non può essere integrato successivamente in giudizio.
Pertanto, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del Comune confermando l’annullamento dell’avviso impositivo e condannando l’ente alle spese, ribadendo che un atto privo di motivazione specifica è illegittimo.





