Nell’Ordinanza n. 20209 dell’8 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 546/92, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo.
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