Nella Sentenza n. 4721 del 10 settembre 2015 della Ctr Lazio, i Giudici affermano che, in materia di notificazione a mezzo del Servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di Imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, nel caso di specie, il portiere. Inoltre, i Giudici laziali statuiscono che è applicabile il termine decennale solo quando la pretesa erariale si fondi su una Sentenza
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