Contributi previdenziali delle P.A.: prorogate prescrizione e sanzioni fino al 31 dicembre 2026

Con il Messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, L’Inps fornisce chiarimenti applicativi sulle disposizioni introdotte dal Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Con il Messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, L’Inps fornisce chiarimenti applicativi sulle disposizioni introdotte dal Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, in materia di contribuzione previdenziale dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il Provvedimento si inserisce in continuità con il quadro normativo delineato negli ultimi anni e aggiorna quanto già illustrato dall’Istituto con la Circolare n. 70 del 27 marzo 2025, prorogando ulteriormente i termini relativi alla prescrizione dei crediti contributivi e al regime sanzionatorio applicabile alle P.A.

Prescrizione dei crediti contributivi

L’art. 1, comma 6, lett. a) e b), del Dl. n. 200/2025, interviene in modo significativo sulla disciplina della prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute dalle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, viene esteso dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il periodo retributivo per il quale opera l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, ai sensi dell’art. 3, comma 10-bis, della Legge n. 335/1995. Contestualmente, il termine finale di tale inapplicabilità viene prorogato al 31 dicembre 2026.

La stessa data del 31 dicembre 2026 è fissata anche quale nuovo termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi contributivi dovuti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 3, comma 10-ter, della Legge n. 335/1995, con riferimento ai compensi erogati per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Come ricorda l’Inps, il differimento riguarda, sia la contribuzione afferente ai trattamenti pensionistici, sia quella relativa ai trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché la contribuzione dovuta alla “Gestione separata”, fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Regime sanzionatorio

Il Messaggio affronta anche il tema del regime sanzionatorio applicabile ai crediti contributivi delle Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 1, comma 7, del Dl. n. 200/2025 modifica infatti l’art. 9, comma 4, del Dl. n. 228/2021, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il periodo di inapplicabilità delle Sanzioni civili previste dall’art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.

Ne consegue che le Amministrazioni Pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2026, all’adempimento – anche in forma rateale – degli obblighi contributivi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’art. 3 della Legge n. 335/1995, non saranno tenute al pagamento delle Sanzioni civili normalmente previste in caso di omissioni o ritardi.

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