Tributinews n. 22/2025
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22685 del 5 agosto 2025
La questione riguarda l’assoggettamento a Imu di immobili appartenenti a un ente pubblico. Il Giudice di secondo grado aveva escluso le sanzioni, richiamando l’inerzia del Comune che, per lungo tempo, non aveva richiesto il pagamento né dell’Ici né dell’Imu, così da ingenerare un affidamento legittimo nel contribuente.
Inoltre, aveva riconosciuto che i fabbricati dovevano essere inquadrati nella Categoria catastale “E”, con conseguente applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, poiché una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2020 aveva confermato l’orientamento sull’inserimento degli immobili consortili in tale categoria.
Il Comune ha impugnato la Sentenza sostenendo che l’inquadramento in categoria esente era avvenuto solo nel 2018 a seguito di un accordo di conciliazione in un giudizio catastale e che, pertanto, non poteva retroagire agli anni 2013 e 2014.
La Suprema Corte ha accolto questa tesi, precisando alcuni principi fondamentali. In primo luogo, ha ricordato che le Circolari amministrative non hanno valore normativo né vincolante: sono meri atti interpretativi che non possono modificare la classificazione catastale né incidere sull’imposizione tributaria. Pertanto, la Sentenza di merito aveva attribuito alla circolare un effetto che essa non poteva avere.
In secondo luogo, i Giudici di legittimità hanno richiamato la regola generale sancita dall’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, secondo cui le variazioni catastali producono effetto a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in cui vengono annotate negli atti del catasto. Tale Principio si applica anche alle variazioni derivanti da Dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché la rendita catastale è elemento oggettivo e stabile della base imponibile, e il Legislatore ha voluto garantire uniformità e parità di trattamento tra i contribuenti.
La retroattività può essere ammessa solo nei casi in cui l’Ufficio corregga errori materiali di fatto, ossia quando il classamento originario sia palesemente errato e l’amministrazione stessa lo riconosca. In tali ipotesi la nuova rendita si considera valida fin dall’origine, perché l’errore aveva impedito la corretta rappresentazione della realtà catastale. Non rientra, invece, in questa ipotesi la variazione derivante da un accordo conciliativo, che è il frutto di una scelta negoziale tra contribuente e amministrazione e non di un errore materiale accertato. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, riferita ai fabbricati rientranti nelle Categorie catastali “E”, non può essere estesa a immobili già iscritti in categorie diverse, se non nei limiti consentiti dalla variazione catastale e solo a partire dal periodo d’imposta successivo. Ciò perché il presupposto dell’Imposta è oggettivo e deriva dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 13 del Dl. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011).
I Giudici di legittimità hanno quindi censurato l’interpretazione della Commissione tributaria regionale, che aveva considerato la riclassificazione del 2018 come mera presa d’atto di una situazione già esistente sin dall’origine, attribuendole così effetti retroattivi.
Secondo la Suprema Corte, un simile approccio contrasta con il principio di certezza del diritto e con la stabilità del sistema catastale, che costituisce la base dell’imposizione immobiliare. In definitiva, la Sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il Giudice di merito applichi correttamente i principi di diritto in materia di efficacia temporale delle variazioni catastali e di esenzione dall’Imu. L’effetto pratico è che gli immobili, sebbene poi riclassificati in categoria “E”, non possono beneficiare dell’esenzione per annualità precedenti all’anno 2019, salvo il caso, non ricorrente, di errori materiali riconosciuti dall’ufficio.





