Proventi “CdS”: le risorse destinate al welfare della Polizia locale escluse dal tetto del trattamento accessorio

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 281 del 16 settembre 2025

Il quesito concerne la possibilità di considerare o meno, ai fini del tetto di spesa del trattamento accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, le risorse derivanti dalle multe stradali che i Comuni destinano al welfare integrativo del personale di Polizia locale, come misure assistenziali e previdenziali. Il dubbio nasce perché l’art. 1, comma 124, della Legge n. 207/2024, ha stabilito che anche le somme per il welfare integrativo rientrano nel limite, ma ha escluso le risorse previste da specifiche disposizioni di legge o da contratti collettivi nazionali previgenti.

La Sezione osserva che l’art. 208, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), consente espressamente di usare i proventi delle sanzioni per finalità di assistenza e previdenza a favore della Polizia Locale e che tale possibilità è stata recepita dall’art. 98 del Ccnl Funzioni Locali 2019-2021, in collegamento con l’art. 82 del medesimo Contratto. Di conseguenza queste somme rientrano tra quelle “fatte salve” dalla Legge n. 207/2024 e mantengono la loro natura particolare, distinta dal trattamento economico accessorio ordinario.

La Sezione conclude che i fondi provenienti dalle sanzioni stradali e destinati al welfare integrativo della Polizia Locale non devono essere conteggiati nel limite di spesa previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 75/2017.

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