Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19853 del 17 luglio 2025
Un dipendente comunale, assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) come addetto stampa, chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria D3 in luogo della categoria C1 attribuita, sostenendo che le mansioni svolte fossero di livello superiore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello ha riformato la decisione, ritenendo che, pur avendo redatto e inviato numerosi comunicati stampa, il lavoratore non avesse provato lo svolgimento di attività tipiche del profilo giornalistico di livello D, come la cura e l’elaborazione autonoma della notizia o la ricerca di informazioni di elevata complessità. La Suprema Corte ha confermato la decisione, richiamando l’art. 2103 del Cc. e, per il pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 52 del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui l’inquadramento si determina sulla base delle mansioni effettivamente svolte e della corrispondenza con le declaratorie del contratto collettivo di comparto (nel caso di specie, Ccnl. Regioni e Autonomie Locali, Allegato A). A tal fine, spetta al lavoratore allegare e provare di aver svolto le attività proprie del livello richiesto e che la mera iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti, pur prevista dall’art. 9, comma 2, della Legge n. 150/2000 per il personale degli Uffici Stampa pubblici, non comporta automaticamente l’inquadramento nella categoria superiore se le mansioni effettive non corrispondono.







