Corte dei conti Sicilia, Sentenza n. 250 del 4 agosto 2025
Il giudizio riguarda la gestione dell’Imposta di soggiorno per il 2023 da parte del gestore di una Struttura ricettiva incaricato della riscossione per conto del Comune.
Dagli atti risulta che sono stati incassati oltre Euro 31mila senza alcun riversamento alla tesoreria comunale.
Il Magistrato ha chiesto di dichiarare irregolare il conto e di condannare il gestore alla restituzione con interessi, mentre la difesa ha sostenuto un errore di calcolo, affermando che l’imposta non poteva coincidere con i ricavi ma doveva essere determinata applicando l’aliquota sui pernottamenti, chiedendo anche la nomina di un esperto.
La Sezione ha chiarito che l’Imposta di soggiorno è un tributo a carico dei turisti, con importo fisso per notte, e che il gestore, quale Agente contabile e Responsabile d’imposta, è tenuto a riscuotere le somme e riversarle al Comune. Dal conto giudiziale risultano riscossioni per oltre Euro 31mila e versamenti pari a zero, perciò le difese sono state ritenute infondate. È stata quindi dichiarata l’irregolarità del conto, accertata la responsabilità contabile e disposta la condanna alla restituzione della somma non versata, maggiorata degli interessi legali fino al saldo.
La Sezione ha, inoltre, precisato che la “parifica” non è solo attestazione positiva, e può avere esito negativo quando l’Amministrazione, pur avendo svolto il controllo, non ritiene corretta la gestione dell’agente contabile. In questo caso, la parifica con esito negativo non blocca il giudizio ma costituisce comunque condizione valida per l’esame del conto da parte del Collegio.
In sostanza la Sezione chiarisce che:
– l’Imposta di soggiorno non è calcolata sui ricavi della struttura ma è un tributo a carico dei turisti con importo fisso per pernottamento;
– il gestore ha la qualifica di agente contabile e responsabile d’imposta, quindi deve riscuotere dai turisti e riversare al Comune quanto incassato;
– dal conto giudiziale emerge con chiarezza che le somme sono state riscosse ma non versate, quindi la responsabilità contabile è accertata;
– la parifica con esito negativo da parte del Comune non impedisce il giudizio, ma consente comunque l’esame del conto da parte della Corte.





