“Decreto fiscale 2021”: le principali novità introdotte dalla Legge di conversione n. 215/2021 del Dl. n. 146/2021 per gli Enti Locali

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 202,1 la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del Lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto Fiscale”, vedi Entilocalinews n. 42 del 2 novembre 2021).

Rilevanti le disposizioni che impattano anche sul Comparto Enti Locali, soprattutto in materia di trasferimenti erariali, gestione e riscossione delle entrate.

Di seguito il quadro delle principali novità, alla luce delle novità introdotte in sede di conversione.

Art. 1 – Rimessione in termini per la “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio

L’art. 1 del “Decreto fiscale 2021” in commento dispone la sostituzione del contenuto dell’art. 68, comma 3, del Dl. n. 18/2020. Nel nuovo testo viene disposto che, per quanto riguarda le rateazioni delle “Definizioni agevolate” ex artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 16-bis del Dl. n. 34/2019 e all’art. 1, commi 193 e 193, della Legge n. 145/2018, viene considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse “Definizioni”, il versamento, se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 14-bis, del Dl. n. 119/2018, entro il 30 novembre 2021.

Art. 1-bis – Proroga del versamento Impi

Il comma 2 prevede, modificando l’art. 38, del Dl. n. 124/2019, che, “limitatamente all’anno 2021, il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei Comuni per l’anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell’Interno l’importo del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni”.

Art. 2 – Estensione del termine per il versamento delle cartelle di pagamento

L’art. 2 prevede che con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’art. 25, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli artt. 30 e 50, comma 1, dello stesso Decreto, in 180 giorni. Nella versione iniziale del Decreto la proroga concessa era di 150 giorni.

Art. 3 – Estensione della rateazione per i Piani di dilazione

L’art. 3 prevede che, relativamente ai Piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’art. 19, comma 3, lett. a), b) e c), del Dpr. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 e di 10 rate, anche non consecutive.

Art. 3-bis – Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo

L’art. 3-bis ha previsto che l’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del Dm. Mef n. 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

L’art. 5, comma 2-bis, ha previsto che la Tari non è dovuta per gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla Legge n. 810/1929.

Il comma 2-ter ha precisato che le disposizioni sopra menzionate si applicano a tutti i periodi d’Imposta per i quali non è decorso il termine per l’accertamento. Il comma 12-bis, modificando l’art. 2, comma 5-bis, del Dlgs. n. 127/2015, sposta al 1° luglio 2022 la data da cui è resa obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, percepiti con sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico.

Il comma 12-ter, modificando l’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del Dlgs. n. 127/2015, sposta al 1° gennaio 2023 la data dalla quale è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema “Tessera sanitaria”.

Il comma 12-quater, modificando l’art 10-bis, comma 1, del Dl. n. 119/2018 (Legge n. 136/2018), estende anche all’anno 2022 il divieto di emettere fatture elettroniche da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Il comma 14-ter, modificando l’art. 1, comma 2-bis, del Dlgs. n. 127/2015, proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abrogazione del c.d. “Esterometro”. In sostanza, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate in ambito commerciale, a partire da tale data i dati sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite “Sistema di interscambio”.

Relativamente alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il comma 15-bis, modificando alcune norme del Dpr. n. 633/72, interviene in materia di Iva applicata agli “Enti del Terzo Settore”. Sono abrogati i commi 6, 7 e 8, dell’art. 4, del Dpr. n. 633/72, e contestualmente all’art. 10, dopo il comma 3, vengono aggiunti nuovi commi (si rinvia alla lettura della nuova norma per l’esame analitico) che dispongono l’applicazione del regime di esenzione Iva ad alcune attività poste in essere da tali Enti, a condizione che detta esenzione non provochi distorsioni di concorrenza a danno delle Imprese commerciali soggette all’Iva.

Art. 5-quinquies – Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4, del Dlgs. n. 23/2011

L’art. 5-quinquies interpreta in maniera autentica la disposizione introdotto con il “Dl. Rilancio” (art. 180 del Dl. n. 34/2020) il quale ha attribuito la qualifica di Responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno al gestore della Struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La norma cennata estende l’applicazione della disposizione anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Art. 5-decies – Modifiche all’art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019

La disposizione estende la possibilità, per i nuclei con coniugi con residenza disgiunta, di destinare un immobile ad abitazione «principale». Tale immobile deve essere scelto dai componenti del nucleo familiare.

Art. 7-bis– Disposizione urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità

L’art. 7-bis apporta corpose e rilevanti modifiche all’art. 10 del “Codice della Strada”, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada (c.d. “trasporti eccezionali”).

Art. 8 – Modifiche all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020

La disposizione dell’art. 8 apporta modifiche al comma 1 dell’art. 26, in virtù delle quali il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del Settore privato, equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto, è considerato esteso fino al 31 dicembre 2021.

Art. 9 – Congedi parentali

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o dell’infezione da “Covid-19” o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto (comma 1). Detto beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio frequentate attività didattica o educativa in Istituti scolastici o Centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questo caso può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione fruiti per figli minori di 14 anni, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa previsto (29,3 milioni per l’anno 2021), un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (comma 2).

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del Testo unico, fruiti a decorrere dall’inizio dell’Anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, per le fattispecie sopra indicate, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1, per i figli conviventi minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Art. 11 – Ulteriori disposizioni in materia di “trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, domanda di “Assegno ordinario” e di “Cassa integrazione salariale” in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, del Dl. n. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane (9 settimane per i lavoratori del Settore tessile e abbigliamento) nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, riconosciute successivamente al decorso del periodo autorizzato ex art. 8, comma 2, del Dl. n. 41/2021.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta preclusa la possibilità di avviare procedure di licenziamento per motivi oggettivi salvo le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’Impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della Società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale, o in caso di fallimento. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (“Naspi”) di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.

Art. 11-bis– Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

L’art. 11-bis prevede un differimento di termini temporali già scaduti, relativi agli invii di dati per le prestazioni con causale “Covid-19”.

Art. 11-ter – “Fondo nuove competenze

L’art. 11-ter consente di destinare le risorse previste dal “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive” al “Fondo nuove competenze”, per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle Imprese nell’ambito dei Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

Art. 12 – Disposizioni in materia di mobilità del personale

La disposizione dell’art. 12 in commento interviene sulla disciplina dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, recentemente modificato dal Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”, si veda Entilocalinews n. 33 del 30 agosto 2021) facendo chiarezza in merito alla nuova disciplina della mobilità volontaria per gli Enti Locali, con particolare riferimento a quelli fino a 100 dipendenti.

La diposizione abroga la parte relativa ai suddetti Enti prevista dal comma 1.1, collocandoli all’interno del comma 1 tra quelli, insieme al Ssn., per cui la mobilità necessita in ogni caso del previo assenso dell’Amministrazione cedente.

Art. 15 – Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Vertice “G-20” 

Per garantire e sostenere la prosecuzione da parte delle Forze Armate dei compiti connessi al contenimento della diffusione contagio, è previsto l’incremento delle 753 unità di personale. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di Euro 5.080.080, di cui 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed Euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. 

Per potenziare la Sicurezza connessa allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al “G-20”, il contingente di personale delle Forze Armate è incrementato di ulteriori 400 unità. Per tale attuazione è autorizzata la spesa di Euro 309.159 per l’anno 2021.

Art. 16 – Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del “Fondo di solidarietà comunale

Vengono attribuite le seguenti risorse aggiuntive alle Regioni/Province autonomie:

– alla Regione Sardegna per l’anno 2021 Euro 66,6 milioni, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020 (Accordo-quadro Governo-Regioni a Statuto speciale e Province autonome), da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità;

– alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l’anno 2021 Euro 66,6 milioni, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020. Tale importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l’anno 2021;

– alla Regione Sicilia per l’anno 2021 Euro 66,8 milioni, a valere sulle risorse di cui dall’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020;

– alla Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a Euro 190 milioni da erogare nell’anno 2021.

Infine, in attuazione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 5854/2021 e n. 5855/2021 del 12 agosto 2021, viene riconosciuto ai numerosi Comuni ricorrenti (62) un contributo complessivo di Euro 62.924.215 (da assegnare come indicato nella Tabella 1 allegata al presente Decreto); detti Comuni avevano richiesto la restituzione delle somme relative alla riduzione del “Fondo di solidarietà comunale 2015”, ritenuta poi illegittima.

Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala il comma 3-bis,che autorizza le P.A. titolari di Interventi previsti nel “Pnrr” (inclusi Enti Locali e Regioni) ad utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per Dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre Pubbliche Amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.

Il nuovo comma 8-bis dispone inoltre che, al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, vengano destinati ai Comuni della Regione Siciliana contributi di natura corrente, per un totale di Euro 150 milioni per l’anno 2021.

Il Decreto attuativo della citata previsione, che ha incassato il via libera della Conferenza Stato-Città il 16 dicembre 2021, raggruppa gli Enti beneficiari in 4 fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) di parte corrente e le entrate correnti dell’esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis:

a) 10% alla fascia comprendente i Comuni con rapporto compreso tra 3,2 e 6,4%;

b) 20% a quella che include gli Enti il cui rapporto sia compreso tra 6,5 e 9,6%;

c) 65% alla fascia che comprende i Comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6%;

d) 5% alla fascia riservata ai Comuni che si trovano in condizione di “Dissesto finanziario” o “Riequilibrio finanziario pluriennale” e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lett. da a) a c), e individuando all’interno di ogni singola fascia il contributo spettante a ciascun Comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all’art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, e di cui all’art. 38 del Dl. n. 34/2019.

Il riparto tiene conto dei dati di preconsuntivo e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai Piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Inoltre, il comma 8-quinquies dispone che siano destinati, sempre nel 2021, ulteriori Euro 150 milioni ai Comuni sede di Capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore ad Euro 700. Questo è stato ripartito in proporzione all’entità del disavanzo, al netto di altri contributi assegnati precedentemente. Anche in questo caso, le quote spettanti ad ogni singolo Ente sono state rese note per il tramite di un Comunicato del Viminale, che ha dato notizia dell’avvenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Città dello scorso 16 dicembre 2021 sul Decreto Mef-Interno di riparto del “Fondo” in commento. A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai Piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

I contributi di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies vengono iscritti in bilancio anche nel corso dell’esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono eccezionalmente essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dal Tuel.

Si evidenzia infine che, in virtù del nuovo comma 10-bis, le somme dovute ai Comuni frontalieri, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 386/1975, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50% dell’importo annualmente attribuito per le 2 annualità.