L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 4 del 14 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità o meno dell’aliquota Iva del 5%, ai sensi del n. 1-novies), Tabella “A”, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, alle prestazioni di Servizi svolta da una Fonderia artistica.
Tale Fonderia realizza Opere su commissione nel Settore dell’arte contemporanea, seguendo le sottoelencate fasi:
1. Commissione del lavoro: il cliente è un operatore del mercato dell’arte contemporanea che, a seconda dei casi, può essere:
a. l’artista (autore dell’opera);
b. un gallerista/mercante che commissiona opere di un artista terzo.
2. Input fornito dal cliente: il cliente (direttamente nel caso sia l’artista oppure indirettamente nel caso sia il gallerista/mercante) fornisce il Modello 3D, modello fisico e/o schema di produzione (progetto).
3. Produzione: la fonderia realizza l’Opera con materiali propri e manodopera propria, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio. Le Opere possono essere realizzate in materiali vari, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alluminio e bronzo.
4. Supervisione: l’artista rilascia approvazioni in corso d’opera (campioni, prove colore/finitura), inclusa approvazione estetica finale su prove fotografiche o in loco.
5. Edizione: tiratura numerata di massimo 8 esemplari, ciascuno identificato (es. 1 di 8, 2 di 8…), sotto controllo dell’artista (firma, certificato di edizione, attestazione di supervisione, certificato belle arti).
La Fonderia ha chiesto se alle cessioni delle Opere d’arte prodotte sia applicabile il regime agevolato Iva sopra citato. Tale norma prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% a tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b), e c), della Tabella allegata al Dl. n. 41/1995, a condizione che non si applichi il “regime speciale del margine” di cui all’art. 36, del citato Decreto-legge.
La citata ultima Tabella riprende esattamente quanto previsto dall’Allegato IX della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (c.d. “Direttiva Iva”) che indica nella lett. a) tra gli ‘‘Oggetti d’arte’’ le “ … opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (Codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli 8 esemplari”.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, tali disposizioni non sono applicabili alla fattispecie oggetto del presente Interpello, che riguarda una prestazione di servizi e non una cessione di beni (oggetti d’arte). Da quanto riferito dalla Fonderia, infatti, il suo committente è un gallerista/mercante e/o un artista che gli fornisce ‘‘il modello 3D, modello fisico e/o schema di produzione (progetto)’’, sulla base del quale poi realizza materialmente l’Opera d’arte sotto la supervisione dello stesso artista, inclusa l’approvazione estetica finale su prove fotografiche o in loco.
La Fonderia dunque esegue a favore del suo committente una prestazione di servizi e non una cessione di oggetti d’arte, la quale verrà invece effettuata dal suo committente. In quanto prestazione di servizi, diversa dalla produzione di un’Opera d’arte, l’operazione realizzata dall’Istante è soggetta all’aliquota Iva del 22%. Le eventuali successive cessioni effettuate dal committente di “fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto” potranno beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 5%, ma solo se riconducibili alla voce doganale della Nomenclatura combinata di cui al Codice NC 9703 00 00.


