Corte dei conti Veneto, Delibera n. 180 del 24 settembre 2025
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che, cessata al 31 dicembre 2024 solo la fase transitoria del Decreto attuativo (art. 5 e Tabella 2, del Dm. 17 marzo 2020, adottato in esecuzione dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, come modificato dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 160/2019), dal 2025 si applica il regime ordinario “a soglia” che misura la capacità assunzionale sul rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, differenziato per fascia demografica (art. 4 e Tabella 1, del Dm. 17 marzo 2020), per cui un ente che si colloca sotto la propria soglia può incrementare la spesa di personale fino a quel limite, prendendo a riferimento l’ultimo rendiconto approvato, purché il bilancio pluriennale resti in equilibrio e la programmazione dei fabbisogni lo preveda nel PIAO (art. 6, del Dl. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, in coordinamento con art. 6, del Dlgs. n. 165/2001 come riformato dall’art. 4, del Dlgs. n. 75/2017); il nodo col vecchio tetto “storico” di spesa (art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006) è risolto perché la maggiore spesa derivante dalle nuove assunzioni effettuate entro i limiti del Decreto non si computa ai fini di quel tetto (art. 7, comma 1, del Dm. 17 marzo 2020), così da non bloccare gli enti virtuosi. Restano invece gli obblighi di rientro per chi supera la soglia, con turn-over ridotto finché non rientra, e il divieto di aumentare il rapporto per chi è in fascia intermedia salvo crescita delle entrate (art. 4, del Dm. 17 marzo 2020).




