Nella Sentenza n. 1217 dell’8 settembre 2015 del Tar Toscana, i Giudici statuiscono che l’affidamento di servizi complementari con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 163/06, è legittimo quando ricorrono entrambi i requisiti previsti da tale disposizione, ossia:
- la non separabilità, sotto il profilo tecnico, del servizio in questione dal contratto iniziale;
- la circostanza che l’importo del Servizio affidato a procedura negoziata non superi il 50% dell’importo del contratto iniziale.
Ulteriore presupposto di applicazione della norma è il venire in essere della necessità di un servizio
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